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L’esecuzione del sequestro Dott. Paolo Novelli, Magistrato della Corte dei conti
Considerazioni introduttive. La necessità del ricorso a
misure conservative delle ragioni erariali.
Il sequestro conservativo costituisce indubbiamente la principale misura cautelare utilizzabile dal P.M. contabile, sebbene esso non sia l’unico strumento impiegabile per conservare le ragioni di credito erariali. La prassi vede il ricorso alla misura cautelare in casi di ipotesi dannose caratterizzate dal dolo, principalmente connesse alla commissione di reati contro la P.A., quali tipicamente il peculato, le varie forme di corruzione, l’abuso d’ufficio, la concussione; sono comunque ipotizzabili anche le varie ipotesi di truffe aggravate ex art. 640cpv e 640bis c.p., e l’ipotesi di malversazione a danno dello stato (316bis c.p.), queste ultime fattispecie, particolarmente, quando siano individuabili correità nell’ambito di soggetti comunque legati da rapporto di servizio o di impiego. In realtà, trattandosi di un istituto di carattere generale, esso è astrattamente concedibile anche in caso di fattispecie dannose connotate da <colpa grave> [1] . Difatti è indubitabile che il fine sotteso, ovvero quello di conservare le ragioni di credito erariali sino alla conclusione del giudizio, è parimenti rinvenibile anche in casi di danni elevati prodotti tuttavia con colpa grave. La ragione dell’estrema rarità delle iniziative cautelari nei casi che ad un primo esame, appaiano connotati da mera colpa grave, deve probabilmente essere individuata in una inespressa autorestrizione del P.M.. Ed infatti non può che convenirsi che in casi del genere, la generalizzata e, diremmo, quasi scontata, applicazione del <potere riduttivo dell’addebito>, rende assai arduo l’individuazione dell’esatto danno risarcibile, rispetto a quello astrattamente quantificabile ex ante, con il rischio quindi di sottoporre ad un lungo vincolo patrimoni e somme per importi assai superiori a quelli conseguibili in sede di condanna definitiva. Inoltre, la consapevolezza che il p.m. è parte solo in senso formale, e quindi non potrebbe essere soggetto all’imposizione della cauzione ex art. 669undecies né ad azione di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., né, tanto meno, a condanna alle spese, rende obiettivamente assai diversa la posizione della parte pubblica rispetto quella del creditore privato. Di fatto ne deriva che in casi connotati da colpa grave la verifica del fumus della pretesa azionata richiede un esame assai più attento ed approfondito [2] . In ogni caso, resta la considerazione che anche tale stato delle cose non soddisfa, tanto più quando comunque emerga la sproporzione tra il danno prodotto e i patrimoni dei convenuti, i quali, in difetto di misure conservative, tenderanno inevitabilmente a sottrarsi in toto all’esecuzione. [3]
Esaminato dunque sotto il profilo del periculum in mora, è evidente che tale requisito ricorre con particolare frequenza, stante la sproporzione che normalmente sussiste tra il patrimonio aggredibile ed il danno prodotto. Tale sproporzione, peraltro, secondo una giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, recepita dalla C.d.c., è già sufficiente ad integrare tale aspetto, senza che occorre dare la prova della commissione di atti pregiudizievoli della garanzia patrimoniale da parte del debitore. E’ ovvio comunque che la facile distraibilità non solo delle attività costituite in mobili, titoli o numerario, ma anche la cessione vera o simulata a terzi degli stessi immobili, con le difficoltà connesse ai limiti della giurisdizione contabile, evidenzia normalmente la necessità di assoggettare tali beni alla misura cautelare [4] .
Cenni sulla <Ritenuta cautelare> e sul <Fermo
Amministrativo>.
In questa sede sembra opportuno fare brevi cenni su altri strumenti, aventi comunque finalità conservative, diverse dal sequestro conservativo. Esse
sono sostanzialmente la ritenuta cautelare sugli stipendi, il
fermo amministrativo, e, se ritenute ammissibili, altre iniziative
atipiche riconducibili alla generale previsione dell’art. 700 c.p.c. [5] . La possibilità da parte della P.A. di assoggettare a ritenuta cautelare le retribuzioni, le indennità e gli altri emolumenti corrisposti ai propri dipendenti che per il servizio loro affidato abbiano la gestione di pubblico denaro, o di qualunque altro valore o materia, è espressamente prevista dall’art. 73 del R.D. 18 novembre 1923 n°2440, ed in seguito dal R.D.L. 19 gennaio 1939 n°295. L’art. 58 del T.U. 1214/34 prevede l’applicabilità della ritenuta cautelare nei confronti di funzionari ed agenti contabili ai termini previsti dalla legge sulla contabilità dello Stato. L’art. 57 del regolamento di procedura n°1038/1933 disciplina il procedimento destinato ad accertare la sussistenza dei presupposti della ritenuta cautelare. Secondo l’art. 1 del R.D.L.n°295/1939 il provvedimento cautelare cessa di avere effetto se nel termine di sei mesi decorrenti dalla data di emanazione non sia stato iniziato il giudizio avanti alla Corte dei conti ad istanza del P.M, ovvero non sia stata presentata istanza dall’Amministrazione al P.M. contabile affinché provveda a richiedere il sequestro conservativo. La giurisprudenza della Corte dei Conti ha sempre oscillato tra un’interpretazione delle norme ristretta ai c.d. agenti contabili, od al contrario estesa anche ai soggetti diversi dagli agenti contabili veri e propri, che sono invece quelli aventi <maneggio di denaro, altro valore o materia> (ammettono difatti che la ritenuta cautelare possa riguardare soggetti e casi non presupponenti una responsabilità contabile intesa in senso proprio : C.d.C. Sez. II, 20 settembre 1982 n°116; Sez. giur. Sicilia 15 ottobre 1972 n°54 e 17 ottobre 1972 n°63; Sez. II 23 novembre 193 n°19; Di contrario avviso sono : Sez. I 18 maggio 1970 n°16; Sez. I 30 maggio 1969 n°18; Sez. I 18 maggio 1970 n°15; ; Sez. I 15 settembre 1982 n°101; Sez. II 29 novembre 1980 n°157; Sez. I 14 aprile 1962 n°136 ). In dottrina propende per un’applicazione estensiva SCIASCIA, Manuale di diritto processuale contabile, Giuffrè Milano 1996., pag. 413, sul presupposto che nell’ambito di una lettura evolutiva alla luce dell’art. 100 Cost. la norma costituisca “espressione di un principio più vasto che impone a tutte le pubbliche amministrazioni di disporre ritenute cautelari in caso di danni di qualunque natura accertati in sede amministrativa, in attesa dell’esercizio di un’azione del P.M. contabile”. La questione peraltro è stata recentemente affrontata e risolta in tal senso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n°362 del 30 giugno 1999, le quali hanno precisato che lo strumento della ritenuta cautelare di cui all’art. 73 del R.D. 2440/23 e 58 R.D. 1214/34 si applica “non solo nei confronti degli agenti con gestione di denaro pubblico ma anche nei confronti di coloro cui vengano rivolti addebiti di responsabilità amministrativa”. Sull’oggetto di tale giudizio, limitato alla verifica dei presupposti di legittimità del provvedimento di ritenuta cautelare e non estensibile alle questioni inerenti l’evento dannoso e le relative responsabilità, era orientata la giurisprudenza prevalente della Corte (si vedano Sez. I, 18 febbraio 1970 n°65; Sez. giur. Sicilia 17 ottobre 1972 n°63; Sez. I, 11 novembre 1954 n°33; Sez. I, 28 gennaio 1960 n°105; Sez. II 13 dicembre 1989 n°328). Il fermo amministrativo, previsto dall’art. 69 della L.C.G.S., è uno strumento messo a disposizione della P.A. in caso di esistenza di eventuali rapporti di debito e credito correnti tra diverse amministrazioni e terzi, al fine di giungere alla compensazione legale dei debiti e dei crediti. Esso è rimesso alla discrezionalità
della P.A., la quale tuttavia deve esercitare il fermo solo nei casi in
cui sussista un fumus boni iuris della propria pretesa.
Recentemente, si può vedere la Circolare del Ministero del Tesoro 29 marzo
1999 n°21, pubblicata anche in Guida al Diritto 1999 n°18 pag.114 e segg.
Con nota di C. Taglienti. L’operatività di tale misura peraltro è al
giorno d’oggi indubbiamente assai contenuta in ragione del proliferare di
distinti soggetti giuridici pubblici e del trasferimento delle competenze
alle autonomie territoriali.
L’individuazione dei
beni assoggettabili a sequestro conservativo.
La ricerca preventiva dei beni assoggettabili a sequestro è indubbiamente un’attività che, se non assolutamente indispensabile per ottenere la misura cautelare (la indicazione puntuale dei beni è in effetti necessaria per i soli immobili – si veda appresso – mentre per i mobili l’individuazione concreta deve essere comunque rimessa all’Ufficiale Giudiziario, sebbene non osti anche una generica indicazione del creditore). Nondimeno essa si appalesa fondamentale per il miglior esito della cautela. In tale ambito il P.M. contabile può avvalersi di tutti gli strumenti messi a sua disposizione dalle norme attributive di poteri istruttori. Nella prassi si conferisce la delega alla Guardia di Finanza, delega che può essere più o meno analitica spesso in ragione dell’urgenza del provvedere. E’ poi sicuramente opportuno mantenere in tale sede opportuni e frequenti contatti con il p.m. penale titolare delle indagini preliminari che vertano su i medesimi fatti, anche al fine di non sovrapporre inutilmente gli accertamenti, così come di sfruttare i penetranti poteri di indagine patrimoniale che il c.p.p. riconosce al medesimo in vista del sequestro penale (art. 253 e segg) e del sequestro preventivo (art. 321 c.p.p.). Peraltro è evidente che eventuali indagini patrimoniali disposte in sede penale per reati contro la P.A. sono primieramente dirette ad individuare la provenienza, ovvero l’esistenza e/o l’allocazione, di somme, beni od altre utilità comunque costituenti <prodotto, profitto o prezzo> dei reati (arg. ex art. 240 c.p.); in altre parole in tali casi occorre accertare la diretta riconducibilità dei beni al fatto storico penalmente rilevante. Diversamente, l’oggetto delle indagini ai fini erariali spazia su ogni compendio patrimoniale anche se privo di qualsiasi collegamento con gli illeciti in corso di indagine [6] e quindi l’accertamento è proteso anche alla ricostruzione della complessiva situazione patrimoniale del soggetto non solo – e non tanto – al momento del fatto, ma al momento attuale. La G.d.F. indubbiamente dispone di vasta esperienza e professionalità in materia; peraltro, al fine di evitare la dispersione delle energie e del tempo, è opportuno concordare l’ambito preliminare degli accertamenti ed il loro eventuale successivo sviluppo ed approfondimento. E così difatti in genere ci si rivolge innanzi tutto all’interpello dei dati riscontrabili dall’anagrafe tributaria e dalla visura dei registri tenuti dalle Conservatorie RR.II., dal Registro delle Imprese tenuto dalle Camere di commercio, nella sede di residenza attuale del presunto responsabile. L’Amministrazione di appartenenza peraltro può fornire utili notizie in merito alla posizione previdenziale, allo stipendio ed all’accredito su conto corrente,, nonché altre informazioni sulla situazione patrimoniale comunque ad essa note. L’esame dei dati provenienti dall’anagrafe dei redditi può svelare in certi limiti la titolarità di immobili in regioni diverse da quelle di attuale residenza. Può comunque essere opportuno estendere l’indagine al luogo d’origine, o dove il soggetto risulta aver mantenuto per lungo tempo la residenza. Il tema degli accertamenti patrimoniali introduce necessariamente quello assai più delicato degli accertamenti bancari. Dovrebbero essere oramai note le opinioni, di segno opposto, in merito al riconoscimento di tale potere in capo al p.m. contabile. Non è possibile in tale sede svolgere dettagliate considerazioni; tuttavia devesi dare conto che per la prima volta la legge 97/2001 prevede espressamente il potere di disporre <accertamenti patrimoniali> in capo al p.m. erariale; inoltre in particolare, devesi dare rilievo che già il DLG 19 marzo 2001 n°68, che ha ridefinito i compiti istituzionali e funzionali assegnati alla Guardia di Finanza, , ha attribuito al Corpo una specifica competenza in materia di tutela del bilancio (art.2). Per tutte le funzioni demandabili alla Guardia di Finanza (a mente dell’art. 3) da organi ed enti in base alle leggi vigenti, il provvedimento attribuisce ai militari operanti l’esercizio e le facoltà previste dalle norme in materia di accertamenti sull’evasione dell’I.V.A. e di accertamento di evasione delle imposte su i redditi, con espressa previsione di poteri di indagini bancarie su depositi in valori e titoli [7] . L’esecuzione degli accertamenti sconta poi altre difficoltà dovute alla limitata giurisdizione contabile. Infatti è dubbio che possano svolgersi accertamenti nei confronti di soggetti estranei, comunque non riconducibili al novero di quelli previsti dalla restrittiva disposizione della lett.<a> dell’art. 5 legge 19/94 (terzi contraenti o beneficiari di provvidenze finanziarie…) anche quando dovessero emergere in concreto elementi tali da far ritenere che i medesimi fossero stati i destinatari delle somme sottratte oppure avessero assunto la veste di prestanome o di intermediari. Di fatto, la possibilità di assoggettare a sequestro anche beni dei quali il soggetto abbia anche solo la disponibilità indiretta è prevista espressamente solo nelle norme in materia di prevenzione e repressione dei fenomeni mafiosi. Diversamente, e più in generale, appare assai difficile il superamento dell’apparenza della titolarità senza che l’azione cautelare sia strumentale all’introduzione delle azioni di simulazione o di revocatoria civile. Non vi possono invece essere dubbi, almeno nella fase dell’accertamento, per i beni indivisi, comunque ricadenti in un regime di comunione, tenendo comunque in conto che l’assoggettamento a sequestro dovrà rispettare il criterio dettato dagli artt. 599 - 601 c.p.c. (si veda oltre in dettaglio).
I beni suscettibili di sequestro
conservativo
In generale, secondo il dettato del c.p.c., possono essere assoggettati a sequestro i medesimi beni suscettibili di pignoramento (art. 671 c.p.c. – 514 e segg. c.p.c.) [8] .
In
particolare ricordiamo:
1. beni immobili e mobili registrati (autovetture, aeromobili e natanti); 2. somme di denaro rinvenute su conti correnti bancari o postali intestati o contestati; 3. titoli di credito, azioni, altri diritti od opzioni comunque connessi al mercato mobiliare dei titoli, titoli rivenuti in depositi o conto/titoli presso banche od intermediari autorizzati, quote di fondi comuni di investimento, gestioni patrimoniali, libretti di deposito a risparmio al portatore o nominativi [9] . 4. stipendi, rendite, diritti di credito, canoni, pensioni, indennità in luogo di pensione, assegni di quiescenza, indennità di buonuscita e T.F.R.. 5. beni mobili nei limiti dettati dagli artt. 514 e 515 c.p.c. (beni assolutamente e relativamente non pignorabili).
Rinviando al paragrafo successivo la trattazione delle questioni pratiche di maggior rilievo in materia di sequestro di beni immobili, sono ora considerati alcuni aspetti concernenti il sequestro di beni mobili, con particolare riferimento ai titoli di credito, alle azioni ed in generale alle attività rinvenibili presso banche ed altri intermediari ed operatori finanziari.
Somme
dovute in ragione del rapporto di lavoro o di impiego.
I crediti derivanti da rapporto di lavoro o di impiego soggiacciono al consueto limite di sequestrabilità del <quinto> (art. 545 c.p.c.). Per gli impiegati pubblici la disciplina fondamentale risiede ancora nel dpr 5.1.1950 n°180, e nel successivo regolamento (si veda anche la legge 8 giugno 1966 n°424). Ripetuti interventi della Corte Costituzionale hanno in sostanza assimilato il sistema a quello previsto per i dipendenti privati (si vedano Co. Cost. 89/1987 – 99/1993 – 225/1997). Peraltro devesi tenere in conto che il medesimo articolo 545 cpc, al quinto comma, prevede che in caso di concorso delle cause indicate ai precedenti commi, il pignoramento non può estendersi oltre la metà dell’ammontare delle somme suddette (si vedano inoltre gli artt. 2 - 67 – 68 – 69 del dpr n°180). Ciò significa che, se per ogni pignoramento o sequestro sussiste il limite relativo posto dall’art. 2 del dpr 180/1950, nondimeno non può ritenersi ostativo una precedente <cessione del quinto> od un pignoramento per altre cause, residuando comunque la possibilità di sequestrare le somme pari alla differenza tra le percentuali già vincolate e la metà degli emolumenti mensili secondo il limite assoluto regolato dall’art. 68 del dpr 180/1950 in caso di coesistenza dei sequestri, pignoramenti e cessioni. [10] . Pensioni, buonuscita e TFR possono essere sottoposti a sequestro anche se ancora non sia maturato il diritto alla loro percezione. Difatti, difetta in tale caso il mero requisito della esigibilità, ma non quelli della attualità e delle certezza [11] : infatti, quanto a tali aspetti, il mancato versamento del limite minimo di contributi, così come il mancato decorso del tempo necessario per maturare il diritto alla pensione non impedisce, entro certi limiti, che sorga il diritto di credito alla liquidazione, sotto forma di assegno una tantum, di somme pari agli importi capitalizzati dei versamenti effettuati (arg. anche da art. 43 t.u.180/1950). L’esigibilità diversamente sorge al momento della cessazione del rapporto di impiego o di servizio od al compimenti di certi limiti di età. In tali casi il sequestro presso l’Ente previdenziale produrrà una sorta di <accantonamento virtuale> che diverrà effettivo al momento in cui sorgeranno le condizioni per la liquidazione.
Titoli di credito,
azioni, ed altri valori mobiliari.
Le indagini patrimoniali possono individuare la titolarità in capo al destinatario del provvedimento cautelare di titoli di credito di vario genere negoziati sul mercato mobiliare del titoli, azioni di società quotate e non quotate, ed altre forme comunque connesse con la titolarità della ricchezza mobiliare. In generale deve subito premettersi che l’azione esecutiva seguirà strade diverse in ragione delle forme delle detenzione e della natura dei titoli medesimi. Difatti, ordinariamente, essi sono rinvenibili presso Istituti di credito od altri gestori od intermediari autorizzati, nelle consuete forme del deposito in <conto titoli> . Nondimeno, da oltre un decennio, si è particolarmente diffuso l’investimento di liquidità in <fondi comuni> gestiti da società autorizzate alla raccolta e gestione del risparmio, talchè in tali casi all’investitore è riconosciuta la titolarità di un certo numero di quote del fondo comune prescelto espresse da certificati nominativi od al portatore, il cui valore reagisce in ragione del valore dei titoli gestiti dal Fondo medesimo. Inoltre, deve essere tenuto in debito conto che la circolazione ha subito rilevanti modifiche in ragione della c.d. <dematerializzazione> dei titoli, con la conseguente venuta meno del documento cartaceo incorporante il diritto medesimo. Al fine di comprendere rettamente i termini della questione e la rilevanza dei problemi che tali aspetti involgono, devesi rammentare che in generale l’art. 1997 del c.c. impone difatti il sequestro del titolo medesimo. In altre parole secondo tale previsione il sequestro non potrà avvenire se non mediante la materiale apprensione del titolo medesimo, risultando inefficace la notifica del provvedimento al soggetto debitore cartolare od all’Istituto emittente. Ne consegue che la forma prescelta sarà quella del <sequestro diretto> e non quella presso terzi, intendendosi per <terzo> il debitore cartolare o l’istituto emittente [12] . In sostanza tale forma dovrà essere seguita ogni qual volta il titolo sia effettivamente <incorporato> in un supporto materiale e sia riconducibile alla disponibilità, diretta od indiretta, del debitore. Diversamente si dovrà ricorrere alle forme del <sequestro presso terzi> sia quando il titolo, pur materialmente esistente, sia detenuto da terzi o quando lo stesso, dematerializzato, faccia parte di un conto, di un deposito, di una gestione mobiliare, riconducibile ad un Istituto di credito od ad un altro intermediario autorizzato. In tali casi dunque il sequestro dovrà avvenire nei confronti dell’Istituto di credito o degli altri soggetti giuridici ( S.I.M., S.I.C.A.V., S.G.R.) depositari o gestori. Sebbene di frequente tali soggetti siano collegati in vario modo con gli Istituti di credito, trattandosi di distinti soggetti giuridici, il provvedimento di sequestro dovrà necessariamente dirigersi verso i medesimi, non bastando la semplice notifica alla banca ove pure il titolare faccia riferimento per la gestione delle proprie attività [13] . In caso di titoli nominativi l’art. 2024 c.c. prevede inoltre per l’opponibilità a terzi la necessità di eseguire altresì l’annotazione del vincolo sul titolo e sul registro dell’emittente. Per le azioni di società l’art. 3 comma 4° del r.d. 29 marzo 1942 prevede anche ad ogni effetto l’annotazione sul titolo (oltre che sul libro dei soci, a mente dell’art. 2024 c.c.). Il sequestro di quote di azioni di società a responsabilità limitata, deve avvenire nelle forme del sequestro presso terzi con citazione quindi del legale rappresentante della società al fine di rendere la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. [14] Quanto invece alle quote di società di persone, secondo la dottrina più accreditata essa trova i suoi limiti nell’art.2270 comma 1° c.c., e quindi il sequestro potrà colpire o gli utili derivanti dall’attività sociale ovvero il corrispondente valore della quota risultante dalla liquidazione, ogni qual volta venga meno il vincolo sociale limitatamente al socio debitore, ovvero nei casi di scioglimento della società. In tali casi il sequestro colpirà dunque quanto deriverà dal procedimento di liquidazione già in atto. Peraltro, l’art. 2270 2°comma, in caso di insufficienza degli altri beni del debitore, consente al creditore di provocare la liquidazione della quota del proprio debitore. In tale caso dunque non vi è alcun processo liquidativi in corso, ma esso viene principiato direttamente dal creditore, peraltro in tale caso onerato della dimostrazione dell’insolvenza del proprio debitore. [15] Secondo l’opinione preferibile anche in tali ipotesi il sequestro dovrà avvenire nelle forme del sequestro presso terzi, trattandosi di assoggettare a vincolo un diritto di credito del socio verso società. In tali casi, il soggetto da citare per la dichiarazione di terzo dovrà essere individuato secondo le norme che disciplinano la rappresentanza sociale. Diversamente richiedono la costituzione del vincolo nelle forme del sequestro diretto, con necessità di apprensione materiale del documento, il sequestro dei libretti di deposito a risparmio al portatore (od anche nominativi ma pagabili al portatore – Cass. Sez. I 12 gennaio 1995 n°336), trattandosi di titoli di credito, e risultando inefficace il semplice sequestro del corrispondente ammontare presso l’istituto di credito od emittente [16] . I libretti di deposito a risparmio nominativi, siano essi bancari o postali, ricadendo diversamente nella categoria dei c.d. titoli di credito impropri (art. 2002 c.c.), devono essere sequestrati nelle forme del pignoramento presso terzi, al pari di tutti i documenti di legittimazione, per l’importo risultante dalle scritture o dai documenti [17] . L’art. 1923 1° comma c.c. esclude dall’azione esecutiva e cautelare quanto dovuto dall’assicuratore al contraente o beneficiario per effetto dell’accensione di polizze vita. Si tratta invero di una esclusione attualmente poco giustificabile, stante che nella pratica sono proliferate numerose forme miste del tutto assimilabili ad investimenti mobiliari con redditività differita, ove non è comunque esclusa la possibilità di recesso anticipato (esse possono essere anche poste in essere con elevati versamenti nelle forme <a premio unico>. Tanto accade in specie nelle polizze <miste> o dove è assicurato il <rischio vita>, cioè quando si è convenuto che l’assicurato riceva una somma, come capitale o come rendita periodica alla scadenza del contratto) [18] . I libretti di deposito a risparmio delle società cooperative sfuggono assai facilmente alle indagini. Tali società non sono soggette alle medesime norme concernenti i depositi bancari, e nemmeno all’ultimo DLG in materia di anagrafe dei conti e dei depositi (dlg 269/2000). Nondimeno, mediante versamenti diretti o con assegni possono essere versate somme sino a circa 26mila euro. Nulla ne impedisce poi, di fatto, la moltiplicazione mediante prestanome o semplicemente mediante l’accensione ripetuta nelle diverse sedi delle cooperative di consumo. Sono invece assolutamente impignorabili i crediti riportati nei libretti di deposito a risparmio postale di cui all’art. 157 del T.U. 156/1973 in materia di poste e telecomunicazioni. Sempre
nelle forme del sequestro diretto, secondo la prevalente giurisprudenza e
dottrina, deve avvenire il sequestro dei beni contenuti nelle cassette
di sicurezza. In proposito devesi rilevare che il criterio discriminante tra il sequestro presso terzi ed il sequestro diretto risiede nell’ impossibilità per il titolare di conseguire la soddisfazione del proprio credito senza la qualificata attività del terzo debitore. Secondo l’opinione
maggioritaria ciò non avviene quando il terzo sia tenuto ad una semplice
opera di collaborazione che non potrebbe impedire l’accesso del titolare
alla cosa; ciò vale per la dottrina anche per le automobili custodite
presso autorimesse o per i quadri esposti in una mostra. Per i veicoli la dottrina ritiene che debbano essere sequestrati nelle forme dell’art. 513 cpc, con l’avvertenza che successivamente il provvedimento debba altresì essere trascritto al P.R.A.. Quanto ai natanti e agli aeromobili, occorre osservare le norme previste dal codice della navigazione (artt. 682, 1061 e 1074 cod. nav.). Devesi
comunque evidenziare che l’art. 513 terzo comma cpc consente il
pignoramento diretto, previa autorizzazione del giudice, su richiesta
specifica del creditore, delle cose di proprietà del debitore che
pur non trovandosi nei luoghi di sua pertinenza siano situati in altri
luoghi dei quali egli mantiene la diretta disponibilità; il quarto
comma invece prevede la possibilità di assoggettare a pignoramento
diretto le cose che, pur non trovandosi in luoghi dei quali il debitore
abbia la diretta disponibilità, tuttavia il terzo possessore consenta
di esibirgli. Poiché
la scelta delle forme del sequestro diretto, quando invece sia da
ritenersi necessario il sequestro presso terzi, è sanzionato dalla
giurisprudenza con la nullità (se non con la inesistenza), mentre ciò non
avviene per il caso contrario, nelle ipotesi dubbie è consigliabile
ricorrere in ogni caso al sequestro presso terzi. E’ peraltro
dubbio in dottrina se la scelta dell’Ufficiale Giudiziario di adottare la
procedura ex art. 513 4°comma cpc, in luogo di quella di cui
all’art. 547 cpc, sia rilevabile d’ufficio o comunque eccepibile
dal debitore, ovvero unicamente eccepibile dal terzo (così Corte di
Cassazione 10 agosto 1977 n°3684).
Formulazione del ricorso. Attuazione del decreto
In questa sede si tralascia ogni approfondimento sulla formulazione del ricorso, sulla competenza e sulla procedura, nei limiti conoscibili dalla semplice consultazione dei manuali. Sono invece esaminati alcuni aspetti peculiari di sicuro rilievo pratico. Menzione dei beni assoggettabili a sequestro.
Il c.p.c. non richiede la indicazione analitica dei beni mobili da sequestrare, difatti la scelta e ricerca dei beni è rimessa all’Ufficiale giudiziario. Tanto che la giurisprudenza civile ammette pacificamente la formula che concede il sequestro di beni con la sola menzione <sino alla concorrenza dell’importo corrispondente al credito vantato>. Tale considerazione non viene contraddetta dalla osservazione che il sequestro, a differenza del pignoramento, ha effetto per il solo creditore sequestrante, mentre al contrario egli può intervenire nella procedura espropriativi promossa dagli altri creditori. Nondimeno, al fine di una migliore efficacia, è opportuno riprodurre in ricorso gli esiti delle indagini patrimoniali effettuate dalla G.d.F., con indicazione dei beni individuati, della loro situazione anche con riguardo ad altri contitolari, delle più significative vicende relative al loro acquisto, dei numeri di c/c, eccetera. Peraltro, al fine di evitare che con la menzione dei suddetti beni venga inteso che la richiesta sia rivolta solamente verso di essi, è necessaria l’introduzione di una formula finale onnicomprensiva che comprenda ogni altro bene immobile, conto, attività, ecc. comunque rinvenuto. Diversamente deve avvenire per i beni immobili, e solo per essi. Tanto argomentando innanzi tutto dall’art. 2826 c.c. Tali beni difatti devono essere chiaramente menzionati con riferimento alla visura ottenuta presso i Registri Immobiliari nonché con i dati catastali aggiornati. I dati dovranno esattamente essere riportati anche nel decreto autorizzativo del sequestro, mentre il decreto di sequestro non dovrà menzionare gli eventuali altri beni mobili ma solo l’entità del credito per il quale viene concessa la cautela. Secondo C.d.c , Sez. Giur
Liguria, ord. N°52/EL/96, il valore del bene immobile ai fini del
sequestro conservativo deve essere determinato ai sensi degli artt.15 e
568 1° comma cpc (rendita catastale o dominicale moltiplicata per
200). Il ricorso deve contenere la richiesta di fissare l’udienza per la comparizione delle parti e dei terzi che debbano rendere la c.d. dichiarazione di quantità (art. 547 c.p.c.). Devono essere quindi citati i terzi ed il debitore a comparire all’udienza fissata dal Presidente della Sezione. Sia in ricorso, ma anche nel corso dell’udienza, può essere chiesta la nomina di un custode per i beni, nel caso in cui non vi abbia già provveduto l’Ufficiale Giudiziario. [19] Il ricorso può contenere anche l’<invito a dedurre>. In tale caso, il termine per fornire deduzioni, non inferiore a trenta giorni, dovrà essere compatibile con il termine massimo previsto, non superiore a sessanta giorni, per il deposito dell’atto di citazione (inizio della causa di merito). Di fatto la fissazione del primo termine spetta al P.M., mentre per il secondo la competenza è del <giudice designato>. [20]
La concessione del se questro
Mentre per il rito civile il provvedimento inaudita altera parte è del tutto eccezionale, esso costituisce la forma ordinaria di concessione del sequestro nel giudizio contabile. Nondimeno possono in parte richiamarsi, con i necessari adattamenti, le osservazioni di dottrina e giurisprudenza per il procedimento previsto dall’art. 669sexies capoverso. E quindi si può ritenere che il Presidente od il giudice delegato possa assumere sommarie informazioni prima della concessione del decreto, sia pure limitandosi ad un livello essenziale (Proto Pisani). Nell’ambito del rito civile, la dottrina è divisa nel ritenere se, a mente dell’art. 669septies, il rigetto debba avvenire con ordinanza, all’udienza fissata dal giudice per la comparizione delle parti, ovvero anche con del decreto. Se si ammette che il rigetto possa avvenire immediatamente con decreto, si pone la questione se esso sia immediatamente reclamabile, ovvero se ogni questione debba essere rimessa al termine dell’udienza fissata per la comparizione delle parti. La dottrina prevalente nega la reclamabilità del decreto in ragione del chiaro disposto dell’art. 669 septies, che prevede l’ordinanza di rigetto. Tuttavia la giurisprudenza ha ammesso, sostanzialmente per ragioni di economia processuale, che il provvedimento di rigetto possa avvenire con decreto, in specie quando esso sia motivato da ragioni di rito, di incompetenza o di carenza di giurisdizione [21] . Sebbene con opinioni non del tutto concordi, in dottrina si ammette prevalentemente la riproponibilità senza preclusioni della domanda in caso di rigetto avvenuto con decreto per motivi di rito, per carenza di interesse attuale ad agire, per incompetenza. Più in generale, se il rigetto è avvenuto per motivi di merito, concernenti principalmente il fumus od il periculum, stante la generalizzazione del rimedio del reclamo, la dottrina ha rilevato che i rapporti tra la riproponibilità della domanda ed il reclamo al Collegio avverso il primitivo provvedimento di rigetto debbano comunque essere governati dal principio dello ius novorum, nel senso che non dovrebbero ritenersi ammissibili la riproposizione allo stesso giudice per un riesame delle questioni già sottoposte e decise in senso negativo: tali questioni saranno invece oggetto del reclamo, residuando dunque alla riproposizione dell’istanza solamente le circostanze ‘nuove’ e non valutate in precedenza [22] . Peraltro è stato osservato che data la ‘struttura aperta’ del reclamo nulla impedirebbe di proporre anche in tale sede questioni nuove accanto a quelle già oggetto del provvedimento di rigetto. In ordine ai termini per proporre reclamo, l’art. 669terdecies stabilisce che esso va proposto nei termini previsti dall’art. 739 secondo comma cpc. Tale norma, concernente i procedimenti in camera di consiglio, prevede che il reclamo debba essere proposto nel termine perentori di dieci giorni dalla comunicazione, se il provvedimento è dato nei confronti di una sola parte, o dalla notificazione, se è dato in confronto di più parti. Componendo un conflitto sorto sia tra la giurisprudenza di merito, che tra le stesse sezioni semplici, la Corte di Cassazione a SS.UU. ha stabilito che per la decorrenza del termine occorre la notifica ad istanza di parte, non bastando quindi la comunicazione o la notifica a cura del cancelliere (SS.UU. 29 aprile 1997 n°3670 in F.It. 1997, I, 3531). La giurisprudenza di merito poi ha ritenuto che in difetto di notifica non possa avere effetto equipollente la notifica dell’atto introduttivo della causa di merito (Trib.Torino, 3.1.1994 in Giur.It. 1994 I,2, 1118 e Trib. Ravenna, 24.12.1999, in Giur .It. 2001, I,2,955).
L’attuazione del sequestro
A
mente dell’art. 669duodecies <salvo quanto disposto dagli
artt. 677 e segg. In ordine ai sequestri, l’attuazione delle misure
cautelari aventi per oggetto somme di denaro avviene nelle forme degli
artt. 491 e segg. in quanto compatibili, mentre l’esecuzione delle misure
cautelari aventi ad oggetto obblighi di consegna e di rilascio, fare o non
fare, avviene sotto il controllo del giudice che ha emanato il
provvedimento cautelare>. Alla luce del chiaro dettato normativo, francamente appare non condivisibile quanto afferma GARRI, ne I giudizi innanzi alla Corte dei Conti, Giuffrè 2000, e cioè che la procedura esecutiva <non è quella del libro terzo del cpc – esecuzione – ma quella stabilita dalle norme sull’esecuzione delle decisioni. I provvedimenti cautelari si attuano sotto il controllo del giudice che li ha emanati, il quale ne determina anche le modalità di attuazione e dà con ordinanza i provvedimenti opportuni…nei limiti della giurisdizione che gli è attribuita. Lo strumento appare quello della nomina di un commissario ad acta> (pag. 368). Difatti tale possibilità è riservata dal cpc alla sola esecuzione dei c.d. obblighi infungibili, mentre è chiaro per i provvedimenti di sequestro il rinvio alle norme del cpc ed a quelle integrative sul pignoramento. Si tratta di un sistema del tutto omogeneo che non pare suscettibile di interpolazioni nella fase esecutiva con l’introduzione di un regime del tutto diverso da quello ordinario, se non invece per quanto strettamente necessario all’adattamento della procedura alla giurisdizione contabile. Di fatto la prassi si è orientata nel senso di ritenere generalmente applicabili le norme in materia di sequestro conservativo civile e di espropriazione.
Sequestro
conservativo su i mobili.
L’esecuzione del sequestro è atto dell’Ufficiale Giudiziario. La giurisprudenza risalente sanzionava con la nullità il sequestro compiuto o semplicemente notificato dall’Aiutante Ufficiale Giudiziario (Cass. 11 gennaio 1967 n°120). In ogni caso il decreto di sequestro deve essere non semplicemente notificato, ma eseguito dall’U.G. sia presso il debitore che presso i terzi, secondo le norme stabilite per il pignoramento.
Ciò significa che l’U.G. non deve limitarsi a notificare il
decreto, ma deve dare luogo all’esecuzione, dandone conto nel verbale
delle operazioni compiute (art. 518 cpc), ed innanzi tutto
dando atto di aver effettuato al debitore l’ingiunzione di cui
all’art. 492 primo comma cpc. La attribuzione esclusiva della competenza per l’esecuzione del sequestro all’Ufficiale Giudiziario si ricava innanzi tutto dall’art. 106 del dpr 15 dicembre 1959 n°1229 (modificato dalla legge 11 giugno 1962 n°546), mentre gli aiutanti ufficiali giudiziari coadiuvano gli Ufficiali Giudiziari nelle notifiche degli atti (art. 165 primo comma DPR 1229/1959) [23] . Devono richiamarsi in questa sede le precedenti osservazioni in merito alla scelta della procedura da parte dell’ U.G., ed alla scelta dei beni da sottoporre a sequestro. La ricerca delle cose da pignorare è difatti rimessa dall’art. 513 c.p.c. all’Ufficiale Giudiziario. Il creditore, salvo i crediti assistiti da privilegio speciale, non può indicare i beni su i quali preferibilmente eseguire il sequestro, in quanto innanzi tutto l’art. 517 c.p.c. già prevede la preferenza per il denaro contante, i titoli di credito ritenuti di sicura realizzazione e gli oggetti preziosi. Inoltre, il primo comma del medesimo articolo consente al debitore di poter indicare, se non vi è pregiudizio per le ragioni del creditore, i beni su i quali eseguire il pignoramento. E’ controversa l’ammissibilità del sequestro presso lo stesso creditore. Tale aspetto rifluisce nella più generale questione che considera l’ammissibilità del sequestro in mani proprie. Si tratterebbe in sostanza di un sequestro presso terzi, ma dove il debitor debitoris è lo stesso creditore procedente che chiede dunque di vincolare presso se stesso il proprio debito nei confronti del debitore sequestrato. [24] Peraltro anche quando si ammette il sequestro in mani proprie, si ritiene che le norme del pignoramento presso terzi debbano essere applicate solo in quanto compatibili, e quindi si esclude che il sequestrante debba autocitarsi a mente dell’art. 547 c.p.c.. Per quello che può interessare la giurisdizione contabile, ciò avviene di frequente con il sequestro degli stipendi presso l’Amministrazione di appartenenza. In tale caso la giurisprudenza contabile è orientata nel senso di non ritenere terza la P.A. e quindi di poter consentire il sequestro nelle forme del pignoramento diretto. Diversamente accade per gli enti di previdenza (INPDAP), istituiti in distinte persone giuridiche. In tali casi dovrà essere seguito il pignoramento presso terzi e citato il rappresentante legale della sede territorialmente competente in base al luogo di lavoro del debitore [25] L’ufficiale giudiziario dovrà poi restituire gli atti tutti notificati all’Ufficio del P.M. procedente, che provvederà al loro deposito in tempo utile per l’udienza di convalida.
Sequestro conservativo su immobili
In tale caso l’art.679 cpc NON rinvia alle norme sul pignoramento, ma prevede la diretta trascrizione del provvedimento presso la Conservatoria dei RR.II. del luogo ove sono situati i beni. Quindi in tale caso non è necessaria l’opera dell’U.G. trattandosi di atto che può essere compiuto direttamente dalla parte, né necessita la preventiva notifica dell’atto di sequestro ex art. 555 cpc, che però dovrà essere comunque notificato al debitore ai fini della costituzione del medesimo in qualità di custode. Concretamente, il decreto deve essere trascritto mediante la compilazione della nota di trascrizione, che avviene attualmente mediante una procedura informatizzata. Il programma è scaricabile dal sito internet del Ministero dell’Economia e consente che la presentazione della nota contenuta in un floppy disk. La nota, quale sia la sua forma, va comunque depositata personalmente od anche inviata mediante raccomandata r.r.. [26] In ragione dell’art. 559 c.p.c. il debitore è costituito per effetto dello stesso sequestro custode del bene immobile sequestrato. Tale costituzione avverrà ovviamente quando il medesimo avrà conoscenza del provvedimento mediante la notifica dell’atto. La disciplina generale dell’attività del custode è contenuta negli artt. 65 – 67 c.p.c. e 171 att. c.p.c..
Il sequestro su beni indivisi richiede, a mente dell’art. 599 cpc, la notifica del decreto anche agli altri comproprietari, ai quali è fatto divieto di lasciar separare dal debitore la sua parte delle cose comuni senza ordine del giudice. Secondo la dottrina maggioritaria e la giurisprudenza, qualora l’avviso sia omesso, ciò produrrebbe la nullità del pignoramento in caso di sequestro di beni mobili e di crediti comuni, non essendo opponibili all’espropriazione eventuali divisioni. Diversamente, per i beni immobili la notifica del sequestro avrebbe una funzione di mera notizia. Vale la pena spendere alcune osservazioni in merito ad una circostanza ricorrente nella pratica : il conto corrente bancario cointestato [27] . La disciplina di riferimento si rinviene nel codice civile, e segnatamente nell’art. 1854 c.c. che individua i contestatari del conto quali creditori e debitori solidali dei saldi, con facoltà di compiere le operazioni anche disgiuntamente. La possibilità di operare a firme disgiunte deve quindi essere espressamente previsto, restando nel silenzio la regola generale che impone l’adozione della doppia firma. In tema di pignoramento le tesi contrapposte si dividono tra quella che ritiene pignorabile la sola quota del debitore espropriato, e quella che al contrario tende a ritenere ammissibile il pignoramento dell’intero saldo attivo del conto. In effetti è stato osservato in dottrina (Tarzia) che difetta una disciplina del pignoramento del credito solidale, mentre può essere dubbia l’applicabilità delle norme che regolano il pignoramento di beni indivisi (art.599 c.p.c.) che riguardano piuttosto diritti reali e non diritti di credito. In sostanza, si può rilevare che <cointestazione> non può significare tout-court <contitolarità>, e che né dall’art. 1854 c.c., riconoscendo la solidarietà dei cointestatari, può derivarsi la presunzione della contitolarità, stante che tale disciplina riguarda piuttosto i rapporti tra i titolari e la banca, e comunque è ben possibile essere tenuti per un debito altrui. Piuttosto in dottrina e in giurisprudenza ricorre alternativamente il richiamo alla disciplina della comunione di beni indivisi ed in particolare al principio posto dall’art. 1101 c.c. per il quale le quote di partecipazione alla comunione si presumono uguali, ovvero alla presunzione dettata dall’art. 1298 2°comma c.c., in base al quale le parti di ciascuno dei debitori e creditori solidali si presumono uguali, se non risulta diversamente.
La giurisprudenza prevalente sembra orientata nel senso di non
ritenere pignorabile l’intero saldo attivo del c/c, e ciò anche in ragione
dei notevoli inconvenienti pratici che ne deriverebbero (tra i quali il
protesto anche degli assegni emessi dai cointestatari). <Peraltro,
determinare la misura del pignoramento in danno del contestatario,
stabilendo unilateralmente la quota del debitore esecutato, non è
possibile, a meno che non risulti in modo documentale che fra
legittimazione a disporre e titolarità del credito vi è un netto divario,
nel senso che la somma depositata sicuramente appartiene ad uno dei
cointestatari. In questo caso la riserva contenuta nell’art. 1298 c.c. (se
non risulta diversamente) assume tutto il suo valore ed il contitolare
pregiudicato dal pignoramento su somme di sua esclusiva pertinenza potrà
far valere in sede esecutiva le sue ragioni> [28] .
In sostanza, molto dipende anche dall’atteggiamento del
creditore: se questi non abbia individuato già in sede di sequestro
l’entità della quota, chiedendo il sequestro limitatamente alla parte di
spettanza del debitore, riconosciuta l’applicabilità dell’art. 599
c.p.c., in materia di pignoramento dei beni indivisi,
importerebbe non solo la necessità di effettuare la comunicazione anche
agli altri contitolari, ma, appunto, avendo ritenuto che non sia possibile
l’individuazione della quota (diremmo nemmeno facendo ricorso alle
presunzioni), ciò produrrebbe inoltre l’effetto di impedire
temporaneamente ogni atto dispositivo sul conto, e quindi su tutta
la giacenza, sino a quando non verrà stabilita la parte di pertinenza
dell’esecutato. In tale caso l’Istituto di credito, fino a quel momento,
sarebbe costituito custode per l’intera giacenza e dovrebbe impedire il
compimento delle operazioni anche agli altri cointestatari [29] . Se la quota non viene stabilita dal giudice nel decreto inaudita altera parte, potrà essere individuata in sede di udienza di conferma, anche in ragione delle dichiarazioni rese dall’Istituto di credito e delle <prove> adducibili dalle parti. Per il tempo corrente tra la notifica del pignoramento e la dichiarazione di quantità, ci si dovrebbe regolare come segue: a) se in decreto è stata indicata la quota, anche in ragione della ritenuta applicabilità della presunzione dettata dall’art. 1298 c.c., il vincolo si produrrà sulla giacenza <congelata> al momento, per la quota ritenuta di spettanza del cointestatario esecutato, e così anche per i successivi versamenti effettuati da terzi, salvo che non se ne possa individuare la esclusiva pertinenza in capo agli altri cointestatari. Interamente vincolati diversamente saranno gli accrediti ed i versamenti riconducibili alla esclusiva titolarità dell’esecutato. E’ appena poi il caso di ricordare che nel pignoramento saranno ricompresi anche gli interessi maturati (art. 2912 c.c.), seppur ancora non contabilizzati [30] . Un diverso aspetto è costituito dalla questione se in sede di pignoramento presso l’Istituto di credito il vincolo si estenda ad ogni somma della quale la banca risulti debitrice verso l’escutato, ovvero se il pignoramento debba essere limitato in ragione della quota corrispondente all’entità del credito vantato. Chi sostiene tale tesi normalmente si richiama alla possibilità di intervento degli altri creditori dell’esecutato. Di contro sembra ostare la norma che consente di ridurre i pignoramenti eccessivi, e tale sarebbe già di per sé il pignoramento che si rivolgesse verso somme superiori rispetto lo stesso credito dichiarato [31] .
Il concorso di
sequestri e pignoramenti. Ben può accadere nella pratica che nei confronti del medesimo debitore coesistano più procedure cautelari od esecutive, siano esse concomitanti, anteriori o successive. In generale, in merito agli effetti del sequestro e del pignoramento, devono richiamarsi gli artt. 2905 e 2906 c.c. che rimandano agli effetti previsti dagli artt. 2912 – 2918 c.c. per il pignoramento. Ed invero il sequestro è un pignoramento anticipato, sia pur provvisorio ed ipotetico, ovvero condizionato (Cass. 2733/1977). In ogni caso si deve rammentare che qualora concorrano su un medesimo bene più procedure cautelari, esse non acquistano alcun vantaggio dalla priorità della loro esecuzione, in quanto verranno riunite in un’unica esecuzione, con la conversione dei sequestri in pignoramento, e dove varranno le cause di legittima prelazione dei rispettivi crediti. L’art. 493 c.p.c. prevede al secondo comma che il bene sul quale è stato compiuto un pignoramento può essere pignorato successivamente su istanza di uno o più creditori. L’art. 499 c.p.c. prevede invece che ogni creditore possa intervenire nell’esecuzione, mentre l’art. 498 c.p.c. prevede che debbano essere avvertiti dell’espropriazione i creditori che su i beni pignorati hanno un diritto di prelazione risultante da pubblici registri (tra i quali appunto i creditori che hanno eseguito un sequestro su immobili, navi, autoveicoli, aeromobili, art. 2693 c.c.). In difetto di prova di tale notifica non sarà possibile procedere sull’istanza di assegnazione o vendita. L’art. 158 att. c.p.c. prevede che quando dall’atto di pignoramento o da pubblici registri risulti l’esistenza di un sequestro conservativo su i beni pignorati il creditore pignorante deve far notificare al sequestrante l’avviso del pignoramento a mente dell’art. 498 c.p.c.. L’art. 686 secondo comma c.p.c. prevede che se i beni sequestrati sono stati oggetto di esecuzione da parte di altri creditori il sequestrante partecipa con essi alla distribuzione della somma ricavata. L’art.
523 c.p.c. disciplina il cosiddetto concorso casuale nel
pignoramento mobiliare, cioè il caso in cui l’U.G. recandosi presso il
debitore trovi un altro pignoramento iniziato da altro U.G.
Nel caso di precedenti pignoramenti mobiliari, la possibilità di conoscerne l’esistenza è innanzi tutto rimessa alla comunicazione che ne facciano all’U.G. il debitore od il custode. L’art. 524 c.p.c. (pignoramenti successivi) prevede che nel caso in cui l’U.G. trovi un pignoramento già compiuto ne dia atto nel verbale, quindi depositi il processo verbale in cancelleria per l’inserimento nel fascicolo formato in base al primo pignoramento, e tanto al fine di svolgere l’esecuzione in un unico processo. Nel caso invece di pignoramento di crediti o cose presso terzi, a mente dell’art. 547 c.p.c. il terzo deve specificare i sequestri precedentemente eseguiti presso di lui, mentre nel sequestro immobiliare il Conservatore dei RR.II. deve indicare nella nota di trascrizione l’esistenza di precedenti pignoramenti. In sostanza il secondo comma dell’art. 686 c.p.c., così come le altre norme che hanno come scopo di rendere avvertito il creditore sequestrante dell’esistenza di altre procedure esecutive in atto, gli consentono di partecipare alle medesime pur quando egli, non avendo ancora ottenuto la conversione del sequestro nel pignoramento, sia ancora sfornito di titolo esecutivo. In tale caso difatti è stato osservato in dottrina [32] che la partecipazione del creditore sequestrante alla procedura esecutiva verrà valutata non in ragione dei requisiti del credito che fondarono la concessione della misura cautelare (fumus e periculum ), ma alla stregua di ogni altro creditore interveniente a mente dell’art. 525 c.p.c., e cioè in ragione della certezza, liquidità, ed esigibilità del credito, con l’avvertenza però che essendo tale credito per definizione ancora sub-iudice dovrà trovare applicazione l’art. 512 c.p.c.. E quindi il giudice dell’esecuzione potrà alternativamente sospendere il processo esecutivo ovvero provvedere alla distribuzione parziale della somma ricavata, accantonando la parte che spetterebbe al sequestrante, sino al sopraggiungere della sentenza di condanna esecutiva. [33] . Ciò non toglie che di fatto la riunione possa non avvenire e le esecuzioni procedano indipendentemente. In caso di mancata riunione parte della dottrina opina che essa non infici la validità dell’esecuzione, restando impregiudicato l’eventuale diritto al risarcimento del danno del creditore pretermesso, nei confronti del terzo debitore, del Conservatore o dell’Ufficiale Giudiziario. Per altri diversamente essa costituirebbe motivo di nullità da far valere con l’opposizione agli atti esecutivi.
Conversione del sequestro in pignoramento
In base a quanto stabilito dall’art. 686 cpc, il sequestro si converte in pignoramento a seguito di sentenza di condanna. La procedura non differisce dalla normale esecuzione. Tuttavia è opportuno fare menzione nella nota di trasmissione della sentenza alla P.A. della presenza del sequestro e della necessità di rispettare i termini di cui all’art. 156 att.cpc. Tale norma invero costituisce, in ragione della perentorietà e brevità del termine, un reale pericolo per la efficacia del sequestro. Essa impone che per i beni immobili il sequestrante debba chiedere entro 60 giorni l’annotazione della sentenza di condanna esecutiva a margine della trascrizione nonché il deposito presso la cancelleria del giudice competente per l’esecuzione di copia della medesima, quindi deve procedere alle notificazioni di cui all’art.498 c.p.c. [34] . Il termine decorre dalla <comunicazione alla parte>. Sorgono quindi gravi problemi in relazione alla difficoltà di individuare con tempestività il momento in cui la sentenza è esecutiva (tanto ovviamente per quelle di primo grado), stante l’effetto sospensivo dell’appello. Inoltre devesi accertare se il termine decorre dalla comunicazione al P.M. oppure dal momento in cui la sentenza viene comunicata all’Amministrazione. Sembrerebbe doversi scegliere questa seconda ipotesi, in quanto da un lato il regolamento di procedura non prevede oneri di comunicazione alle parti (si pensi alla possibilità di pubblicare la sentenza semplicemente dando lettura del dispositivo in una udienza pubblica successiva), e dall’altro canto perché la <parte> del processo esecutivo di fronte al giudice ordinario è solamente l’Amministrazione, ‘cessando’ la giurisdizione contabile al momento della formazione del titolo esecutivo, titolo che, appunto, dovrà diversamente essere comunicato alla P.A. competente. In questo senso quindi l’Ufficio di Procura, ricevuta copia della sentenza munita della formula esecutiva, in uno con la notifica ai soggetti riconosciuti responsabili, dovrà trasmettere alla P.A. la sentenza medesima, e solo da allora decorrerà il termine di sessanta giorni. Tale soluzione consente inoltre di verificare se contro la sentenza di primo grado viene nel contempo proposto gravame. Diversamente, se si dovesse ritenere che il termine decorra dalla comunicazione al P.M., sarà indispensabile provvedere alla immediata trasmissione alla P.A., la quale dovrà comunque dare corso alle formalità dell’art. 156 att. Cpc, salvo ovviamente la possibilità per il debitore di proporre opposizione all’esecuzione invocando la mancata formazione del titolo esecutivo. Peraltro devesi segnalare che la dottrina è divisa sull’effetto prodotto dal mancato rispetto delle formalità previste dall’art. 156 att. Cpc. In maggioranza si ritiene che esso impedisca l’effetto di conversione automatica in pignoramento ed il mancato deposito produrrebbe quindi la caducazione del sequestro. Minoritaria appare l’opinione di chi (Satta) ritiene che in tale caso il creditore dovrebbe ripetere le forme ordinarie di esecuzione, e quindi notificare il titolo esecutivo ed il precetto, senza però che medio termine il sequestro perda la sua efficacia.
In ultimo, devesi rilevare che da alcuni uffici vengono segnalati pareri resi alle Amministrazioni da parte dell’Avvocatura Distrettuale, che ‘sconsigliano’ l’Amministrazione di intraprendere l’azione esecutiva in seguito a sentenze di condanna, stante la probabile scarsa fruttuosità od onerosità dell’esecuzione. E’ evidente che tali pareri sono impropriamente dati, stante che la P.A. ha comunque l’obbligo di dare corso all’esecuzione, potendosi al limite configurare una responsabilità erariale e penale per tale omissione. D’altro canto se invero la condanna al risarcimento in sede contabile esprime accanto alle finalità recuperatorie anche una decisa valenza sanzionatoria, collegata ovviamente all’effetto preventivo e di deterrenza producibile solo in caso di <effettività> della condanna, non sembra possibile rimettere ad una valutazione discrezionale della P.A. la scelta se procedere o meno all’esecuzione in ragione di una mera valutazione di ‘convenienza’. In ogni caso sembra opportuno che ogni ufficio inquirente coinvolga l’Avvocatura Distrettuale per concordare la concreta modalità esecutiva delle sentenze, anche tenendo conto che eventuali vizi del procedimento cautelare in certi limiti si riverberano nel processo di esecuzione, potendo legittimare le opposizioni di cui agli art. 615 e 617 cpc.
dott. Paolo NOVELLI
[1] E’ ben possibile difatti che proprio in tali ipotesi si rivenga la produzione di danni di rilevante entità. [2] L’imposizione della cauzione è previsto dall’art. 669undecies. Essa è espressamente finalizzata all’ <eventuale risarcimento dei danni>. Dottrina e giurisprudenza prevalente ricollegano tale previsione all’ipotesi del risarcimento dei previsti dal secondo comma dell’art. 96 c.p.c. che disciplina appunto la responsabilità aggravata del creditore che in sede cautelare od esecutiva <non abbia agito con la normale prudenza>. Peraltro è stato da più parti osservato (cfr. F. Verde Il sequestro nel diritto processuale civile CEDAM 1999, pag.153 e segg) che se si ricollega l’imposizione della cautela alla <entità> del fumus, cioè al grado di verosimiglianza della pretesa ed alla possibilità della sua affermazione all’esito del giudizio, in tali casi, la scarsa consistenza del medesimo, con parallela elevata probabilità di inesistenza del diritto vantato, dovrebbe spingere correttamente il giudice a negare la misura cautelare, piuttosto che a concederla subordinandola alla cauzione. Talchè si è ritenuto che la cauzione potesse essere imposta piuttosto in tutti i casi in cui la precaria situazione patrimoniale del creditore potesse poi in seguito rendere difficile il risarcimento dei danni, ovvero quando la concessione della cautela potrebbe comportare il rischio di arrecare un danno irreparabile alle attività economiche del debitore. Quanto invece alla posizione del P.M. procedente, è evidente che egli introduce nel processo non interessi personali ma esigenze di tutela di interessi pubblici anche di rilievo costituzionale. Per tali ragioni tale disciplina appare evidentemente inapplicabile, e la responsabilità del magistrato dovrebbe ricondursi comunque ai casi previsti in generale dalla legge 117/88. [3] una soluzione intermedia, sebbene non particolarmente appagante, potrebbe esser quella di chiedere, in seguito alla condanna di primo grado, impugnata dai soggetti ritenuti responsabili, la provvisoria esecuzione della sentenza, ovvero lo stesso sequestro conservativo nelle more dell’instaurazione del giudizio di appello. Potrebbe inoltre essere considerato il caso, non infrequente, dove, a fronte di appropriazioni connotate da dolo, siano emerse gravi responsabilità <colpose> per omesso od insufficiente controllo. In tali casi la misura cautelare sarebbe diretta a garantire il risarcimento di quanto dovuto sussidiariamente da tali responsabili, nella parte non garantita in ragione dell’insufficiente patrimonio dei soggetti che hanno commesso l’appropriazione. [4] A differenza del creditore privato, il P.M. contabile non può procedere nei confronti del presunto responsabile e di eventuali terzi esercitando l’azione di simulazione assoluta o di revocatoria ordinaria. Si tratta di un serio pregiudizio alla possibilità di conservare la garanzia del proprio credito: in sostanza, dal momento in cui il soggetto presunto responsabile è venuto a conoscenza dell’indagine erariale, e sino a quando non venga eseguito il provvedimento di sequestro, non vi sono strumenti utilizzabili dal p.m. per impedire che il medesimo si spogli del proprio patrimonio, anche semplicemente compiendo atti simulati o fraudolenti. Ogni iniziativa viene forzatamente rimessa all’Amministrazione danneggiata, che potrebbe decidere di non agire davanti al giudice ordinario ed in ogni caso rimarrebbe sempre libera nella gestione della causa. Si consideri che in tali casi sarebbe rimesso esclusivamente all’Amministrazione la possibilità di chiedere il sequestro conservativo nei confronti del terzo acquirente dei beni del debitore, dei quali egli si sia spogliato dolosamente, così come invece prevede l’art. 2905 c.c. Nemmeno è esperibile per il P.M. contabile l’azione surrogatoria (2900 c.c.), che pure è indicata pacificamente tra i mezzi indiretta di tutela del credito e che pure consente, secondo l’orientamento prevalente, il ricorso al sequestro conservativo. In sostanza, dunque, la valutazione
del periculum in mora non
potrà non reagire anche sulla scorta di tali considerazioni, nella
consapevolezza che nella normalità dei casi l’adozione tempestiva ed <a
sorpresa> della misura cautelare costituirà l’unica possibilità
di assicurare i beni del presunto responsabile alla soddisfazione delle
pretese erariali. [5] E’ stato osservato in dottrina che la ritenuta cautelare è misura pressochè desueta, stante che ben difficilmente le Amministrazioni si determinano nel senso di farvi ricorso. Nondimeno essa può assumere una particolare utilità nei casi in cui i danni prodotti non sono di entità significativamente elevata e non è quindi il caso di estendere l’aggressione a beni immobili (ovvero quando questi non esistano). In tali casi difatti l’anticipata ritenuta del <quinto> consente di accelerare il recupero nelle more del completamento dell’istruttoria contabile, senza dover immediatamente ricorrere alla più complessa procedura del sequestro conservativo. Ne consegue che, quando il p.m. ne ipotizzi l’utilità, nulla sembra ostare a che egli segnali la circostanza all’Amministrazione, rimettendo ovviamente alla piena discrezionalità della medesima la scelta se adottare o meno la misura preventiva. [6] In realtà accertamenti patrimoniali assai approfonditi ed articolati, diretti a ricostruire intere contabilità o comunque complesse transazioni finanziarie ricorrono nelle ii.pp. per reati di riciclaggio, traffico di sostanze stupefacenti, bancarotta fraudolenta, eccetera. Nel caso di reati contro la P.A. gli accertamenti sono diversamente di ambito assai più limitato e principalmente sono diretti a verificare il ‘passaggio’ della provvista illecita tra il privato ed il pubblico ufficiale. Peraltro, a fronte delle recenti modifiche apportate sia dall’art. 3 comma 1° della legge 300/2000 (che ha introdotto l’art. 322ter c.p.), che dall’art. 6 comma 1° della legge 97/2001 (che ha introdotto l’art. 335bis c.p.), anche nel processo penale hanno fatto ingresso ipotesi di <confisca per equivalente>. Esse hanno sicuramente in parte mutato il quadro complessivo e le finalità di tali accertamenti svolti in sede penale. Sul punto di veda Nappi, <Confisca e sequestro preventivo per i delitti contro la P.A. nella legge 27 marzo 2001 n°27>, relazione resa al recente convegno promosso dal C.d.P. sulla legge 97/2001, disponibile per ora nel sito internet AMCORTECONTI.IT. [7] In particolare si vedano l’art. 51 comma secondo, punto 7) e l’art. 52 u.c. del D.P.R. 26 ottobre 1972 n°633, l’art.32 comma primo punti 5) 6bis) e 7) e l’art. 33 del D.P.R. 29 settembre 1973 n°600, così come richiamati dall’art.2 comma quarto ed altresì comma secondo, lettere d), e), f), g) e m) del DLG 19 marzo 2001 n°68. Sulla questione degli accertamenti bancari si possono consultare le relazioni a suo tempo svolte da alcuni colleghi per conto della Procura Generale. Si vedano inoltre R.Palma Il P.M. presso la C.d.c. e la possibilità di disporre accertamenti bancari, in Giur.Amm. Siciliana 3/1995, nonché più recentemente le relazioni di R.De Dominicis e di S. Auriemma in occasione del già menzionato Seminario sulla legge 97/2001, in sito internet AMCORTECONTI.IT [8] Si veda in generale F. Verde Il sequestro nel diritto processuale civile CEDAM 1999, pagg. 123 e segg. [9] In caso di quote di fondi comuni o di gestioni mobiliari da parte di soggetti terzi, quali ordinariamente le società di intermediazione mobiliare, il sequestro conservativo, nelle forme del sequestro presso terzi, dovrà essere rivolto altresì verso tali soggetti, giuridicamente distinti, anche quando si agisca verso l’Istituto di credito normalmente collegato alla società di intermediazione.
[10] Si veda ad es.: Cass. Sez. III, 9 maggio 1994 n°4488: <…qualora intervenga un pignoramento entro i limiti del quinto successivamente ad una cessione di pari misura, regolarmente perfezionata e notificata, non è illegittima la coesistenza ed il cumulo delle due cause riduttive dello stipendio, non risultando superata la quota complessiva della metà dello stipendio medesimo, posta dall’art. 68 del dpr n°180 del 1950 quale limite assoluto per il concorso di cause>. Inoltre devesi rammentare che in ragione del principio fondamentale desumibile dall’art. 545 c.p.c. e 2740 c.c., della piena pignorabilità di ogni credito, salvo le eccezioni espressamente previste dalla legge, le previsioni che limitano od escludono la pignorabilità sono insuscettibili di applicazione analogica. In tal senso cfr. Cassazione sez. Lavoro 8 giugno 1996 n°8789, che ha ritenuto non soggetto ai limiti di pignorabilità del dpr 180/50 l’assegno vitalizio a carico della Cassa Mutua di Previdenza tra i Consiglieri della Regione Friuli Venezia Giulia, <…non ricollegandosi ad alcuna prestazione di lavoro espletata con vincolo di subordinazione, bensì all’esercizio di funzioni proprie di una carica pubblica elettiva..>. Parimenti Cassazione 9 ottobre 1999 n°11345 ha ritenuto pignorabile per l’intero ammontare l’indennizzo dovuto al lavoratore da una società assicuratrice privata per un infortunio sul lavoro, sebbene l’assicurazione fosse stata stipulata in adempimento di un obbligo contrattuale, in quanto la disciplina dettata dall’art. 545 c.p.c. che limita la pignorabilità degli stipendi e delle altre voci assimilabili è intesa a tutelare le fonti esclusive di reddito dei lavoratori subordinati ed è insuscettibile di applicazione analogica. Si veda un’elencazione di crediti assolutamente o relativamente impignorabili in Castoro, Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico Giuffrè Milano 1998, pag. 485 e segg. Tra di essi giova rammentare che sono assimilati ex lege ai crediti di lavoro le somme corrisposte dalle Casse di Previdenza ed Assistenza dei Geometri e degli Avvocati. [11] Generalmente la giurisprudenza evidenzia che l’esigibilità di un credito non è condizione della sua pignorabilità, tanto che è espressamente prevista la possibilità di sottoporre ad espropriazione forzata (art. 553 c.p.c.) crediti sottoposti a termine e non ancora scaduti, così come è pacifica la pignorabilità presso terzi anche di crediti illiquidi e condizionati. Sulla ammissibilità del pignoramento di crediti previdenziali ed assistenziali non ancora liquidi ed esigibili : Corte dei conti, Sez. Giur. Umbria 22 giugno 2000 ord. n°63, in Riv. C.d.c. 2000,4,64. [12] Tradizionalmente tale disciplina viene giustificata in ragione del principio dell’incorporazione del diritto nella chartula, e quindi dell’impossibilità di assoggettare a vincoli il diritto di credito se essi non risultino dallo stesso supporto cartaceo, incidendo quindi sulla stessa circolazione del titolo, dovendosi tutelare sia le ragioni del possessore di buona fede che dello stesso debitore cartolare. In passato la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato con rigore che il sequestro del titolo in difetto di materiale apprensione ma con la procedura del sequestro presso terzi, era affetto da nullità radicale ed insanabile rilevabile dal debitore senza limiti temporali in sede esecutiva con l’opposizione agli atti esecutivi - 617 c.p.c. - (Cass. 24 marzo 1982 n°1882, in Giust.Civ. 1982,I,2098. Cass. Sez. III 10 maggio 1982 n°2890; Cass. Sez. II 7 aprile 1990 n°2917; ). Più di recente la giurisprudenza ha affermato che l’osservanza di tali formalità è diretta unicamente a rendere noto il sequestro ai terzi ma non pregiudica l’inefficacia relativa prodotta dal provvedimento cautelare nei rapporti tra creditore e debitore, se nel frattempo si sia verificata la conversione del sequestro in pignoramento (Cass. Sez. I 15 marzo 2001 n°3747). Non si deve invece confondere il caso in cui la chartula sia detenuta presso terzi, cioè da soggetti diversi dal debitore cartolare o dall’istituto emittente. In tali casi ovviamente si ricorrerà al sequestro nelle forme del sequestro presso terzi – artt. 543 e segg. cpc – con l’avvertenza però che esso sarà appunto diretto all’apprensione della <cosa> e non del diritto incorporato nel supporto cartaceo. In ogni caso, il sequestro comporta la necessità di affidare la chartula ad un custode, che, al limite, può essere anche lo stesso detentore. Si ricorrerà comunque al sequestro presso terzi anche nel caso in cui il titolo fosse detenuto (ad es. in un conto titoli) dal medesimo Istituto bancario emittente. [13] Il fenomeno della c.d. dematerializzazione dei titoli di credito trova i suoi primi precedenti nella costituzione dapprima convenzionale, eppoi normativa della gestione accentrata nella Monte Titoli s.p.a. (si veda Martorano Titoli in gestione (Monte Titoli) voce in Enciclopedia del Diritto). Più propriamente tale fenomeno deve ricondursi al caso, che dapprima interessò la gestione dei titoli azionari (legge289/96) eppoi fu estesa ai titoli di stato (D.M.27 marzo 1993), che terminò in seguito con il venire meno della stessa originale emissione del supporto cartaceo dei titoli, sostituiti da una mera scritturazione contabile. In precedenza, gli orientamenti si dividevano tra coloro che ritenevano che in seguito a tale dematerializazione l’oggetto del deposito si fosse tramutato in un diritto di credito verso cose mobili, e quelli che opinavano che esso fosse costituito da un diritto di comproprietà su una quota della massa. Tale ultima opinione è sostanzialmente prevalsa anche alla luce della disciplina introdotta dal DLG 24 febbraio 1998 n°58 (adottato ai sensi degli artt. 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996 n°52), testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, che ha imposto una dematerializzazione assoluta ed obbligatoria per tutti gli strumenti finanziari negoziati su mercati regolamentati. Il T.U. definisce e disciplina l’attività dei Fondi Comuni di Investimento, delle Banche depositarie, delle Società d’Investimento a Capitale Variabile (SICAV), delle Società di Intermediazione Mobiliare (SIM) e delle Società di Gestione del Risparmio (SGR) , delle società fiduciarie e degli altri intermediari autorizzati. Così come era già previsto nel D.M. 27 marzo 1993, la circolazione elettronica ed i connessi meccanismi di scritturazione contabile hanno tenuto luogo e gli effetti della tradizionale circolazione cartolare. Ai fini che interessano, con particolare riguardo alle quote dei fondi comuni di investimento, i certificati cumulativi sono ritenuti dalla dottrina prevalente titoli rappresentativi di posizioni contrattuali di partecipazione al fondo, privi di rappresentazione cartolare (cfr. Rescigno, la nuova disciplina della dematerializzazione degli strumenti finanziari; in Banca Borsa e Titoli di Credito, 1999, II, 213). Ai fini che ci interessano, sia che si tratti di diritti o di cose, ma comunque detenute da terzi (ad es. la SGR), non vi sono dubbi che il sequestrante debba ricorrere comunque alla procedura prevista dall’art. 543 c.p.c.. Qualche dubbio potrebbe sorgere nel caso in cui il titolare abbia effettivamente richiesto l’emissione del certificato, sia esso nominativo od al portatore, rappresentativo delle quote dei fondi comuni possedute. In tali casi, ricostituita la chartula, riemergerebbe la necessità di effettuare il sequestro direttamente su tali certificati, ma solo qualora essi fossero ritenuti veri e propri titoli di credito, quanto meno nel caso di emissione con clausola <al portatore>, mentre per i certificati nominativi occorrerebbe comunque l’osservanza delle formalità previste dall’art. 2024 c.c.. Diversamente dovrebbe comunque opinarsi per i certificati nominativi, non circolabili con clausola al portatore, similmente per quanto accade ai libretti di deposito. Si veda in ogni caso l’art. 36 8° comma ed anche gli artt. 86 – 90 in materia di valori mobiliari depositati presso le SICAV (significative differenze assume il recente fenomeno della cd. cartolarizzazione dei crediti ed il loro conferimento in fondi comuni di credito, a mente della legge 130/1999. Su tale disciplina, si veda: G. Gentile L’applicazione della legge sulla cartolarizzazione ai fondi comuni di credito, in Banca Borsa e Titoli dei Credito, 2000, I, 754) . [14] La giurisprudenza della Suprema Corte è oramai da tempo orientata in questo senso. Essa si fonda sulla considerazione che la quota è un bene mobile immateriale (arg. ex 812 c.c.) per la cui individuazione occorre la collaborazione degli organi sociali. Inoltre solo con la dichiarazione del rappresentante legale pro tempore ex art. 547 c.p.c. , è possibile determinare il valore attuale della quota. D’altro canto leggi speciali prevedono espressamente la possibilità di assoggettare ad espropriazione altri beni immateriali quali i diritti per le invenzioni industriali, i brevetti, ed il diritto di autore. [15] Per la società in nome collettivo e per la società in accomandita semplice diversamente l’art. 2305 c.c. preclude al creditore particolare del socio di chiedere la liquidazione della quota finchè dura la società. Problemi di difficile soluzione potrebbero sorgere nel caso in cui la società semplice non intenda liquidare la quota opponendo ad es. il difetto della prova dell’insolvenza, trattandosi di questioni che non sembrano riconducibili alla giurisdizione contabile. [16] Almeno questa appare l’opinione prevalente della giurisprudenza, mentre la dottrina è divisa tra questa tesi e chi li ritiene titoli impropri o documenti di legittimazione. In merito, si veda F. Briolini, Osservazioni in tema di libretti di deposito a risparmio sottoposti a sequestro penale e prescrizione del diritto alla restituzione, in <Banca, Borsa e Titoli di Credito> 2000, II, 508 e segg. L’autore osserva tra l’altro che le esigenze sottese ai principi disciplinanti la circolazione dei titoli sussistono parimenti sia per i sequestri del processo penale, così come per quelli propri del processo civile, talchè non possa che essere unica la soluzione normativa in merito all’attuazione del vicolo sul titolo. Vengono diversamente accostati alla categoria dei titoli di credito i certificati di deposito, che hanno vissuto un periodo di notevole diffusione nel recente passato, previsti dall’art. 12 6°comma del DLG 1.9.1993 n°385, siano essi emessi sotto forma di <libretto> che di <buono>. Peraltro di sovente essi erano privi di supporto materiale e ricompresi in un dossier intestato al titolare e detenuti presso gli stessi Istituti di Credito emittenti. In tali casi, ripetiamo, sia che essi siano <fisicamente> esistenti, sia nel caso si risolvano in scritture contabili, dovrà in ogni caso rivolgersi alle forme del pignoramento di cose presso terzi. |